REGOLAMENTO GESTIONALE-CONTABILE

  1. La gestione contabile è in capo alla sede amministrativa e disciplinata secondo i regolamenti operativi propri della sede amministrativa.
  2. Le risorse finanziarie del Centro sono costituite:
    a) da eventuali contributi versati dalle singole università fondatrici ed aderenti all'atto dell'ammissione ovvero annualmente come contributo per l'esercizio del Centro;
    b) dai contributi annuali erogati dalle università fondatrici ed aderenti conseguenti agli affidamenti e agli incarichi di servizio annuale (attività istituzionale);
    c) dai corrispettivi erogati dalle strutture delle università fondatrici ed aderenti conseguenti a servizi e prestazioni a richiesta (attività a corrispettivo captive);
    d) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da Enti pubblici o privati;
    e) dai corrispettivi conseguenti alle prestazioni effettuate in favore di terzi; ai sensi dell'art. 3, comma 4 (attività a corrispettivo c/terzi).
  3. Il Centro si dota di una precisa e articolata modalità contabile per rilevare separatamente costi e ricavi attribuibili alle università partecipanti, rappresentati dalle rispettive strutture operative (CEA, SEA...), in modo da poter ripartire gli utili del Centro su tali basi. I costi generali e di coordimìnamento (overhead) sostenuti dal Centro e non coperti dal fondo di coordinamento di cui al successivo punto 6 vengono ripartiti a consuntivo sulla base di quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento del Centro.
  4. A fronte dei contributi annuali di cui all'art. 2, comma b (attività istituzionale), il Centro fornirà servizi e supporto attraverso il personale e le risorse strumentali in dotazione alle strutture operative delle università fondatricio aderenti. A ciascuna struttura operativa sarà contabilmente riconosciuta una quota dell'attività istituzionale corrispondente all'entità del contributo erogato dall'Università di riferimento.
  5. Le strutture operative dei singoli atenei potranno erogare servizi e prestazioni a richiesta alle strutture delle università fondatrici e aderenti (art. 2, comma c) ovvero a favore di terzi (art. 2, comma e) dietro corrispettivo fissato da un tariffario generale approvato da ogni Consiglio di Amministrazione delle università partecipanti su proposta del Consiglio Direttivo del Centro. Il tariffario viene aggiornato ogni due anni. Costi e ricavi di ogni prestazione verranno contabilmente ripartiti fra le strutture operative in funzione della partecipazione delle singole strutture all'attività specifica (attività a corrispettivo).
  6. I contributi di cui all'art. 2, comma a) e art. 2, comma d), verranno inseriti in un apposito capitolo di bilancio per la copertura degli overhead del Centro (fondo di coordinamento). Il fondo viene ulteriormente alimentato con una quota annuale di Euro 5.000 (cinquemila) per ogni università partecipante a valere sui contributi annuali di cui all'art. 2, comma b) (attività istituzionale).
  7. Il Direttore del Centro è autorizzato a sottoscrivere impegni di spesa fino ad Euro 20.000 (ventimila). Impegni di spesa relativi all'attività istituzionale e a corrispettivo captive devono comunque essere sottoscritti dal responsabile amministrativo della struttura erogante di riferimento.
  8. Impegni di spesa compresi tra Euro 20.000 (ventimila) ed Euro 100.000 (centomila) devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo del Centro e, limitatamente agli impegni relativi all'attività istituzionale e a corrispettivo captive, sottoscritti dal responsabile amministrativo della struttura operativa di riferimento.
  9. Impegni di spesa superiori ad Euro 100.000 (centomila) devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo di riferimento, ovvero, in caso di impegno gravante sul fondo di coordinamento, dai Consigli di Amministrazione di tutte le università fondatrici ed aderenti.
  10. Con delibera dei Consigli di Amministrazione delle università partecipanti, su proposta del Consiglio Direttivo, una quota non superiore al 15% degli utili relativi alel attività a corrispettivo c/terzi potrà essere destinata al fondo di coordinamento.
  11. Gli eventuali utili di esercizio, determinati dal bilancio consuntivo del Centro, determinati per ciascuna struttura operativa secondo l'imputazione di costi e ricavi prevista nei punti precedenti, vengono attribuiti alel università di riferimento. Gli eventuali utili di esercizio relativia l capitolo di coordinamento vengono attribuiti alle strutture operative e alle università fondatrici ed aderenti in base a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento del Centro.
  12. Il Centro produrrà e trasmetterà il preventivo delle attività ai fini delle assegnazioni delel risorse necessarie allo svolgimento delel attività stesse, in tempo utile per la redazione dei bilanci preventivi dei singoli atenei.
  13. Il Centro produrrà e trasmetterà ai singoli atenei una relazione semestrale con rendicontazione contabile corredata dalel delibere assunte dal Centro.
  14. Il Centro fornirà ogni anno il proprio bilanico agli organi competenti delle università fondatrici e aderenti per l'approvazione.
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